L’ordinanza sostituisce le numerose precedenti ordinanze comunali in materia emanate dal 1999 al 2025, fatta salva la validità delle disposizioni relative ai calendari di conferimento dei servizi porta a porta già attivi sul territorio comunale.
Per la prima volta prevede, innanzitutto, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro (minimo edittale – art 255 comma 1.2 del D.Lgs 152/06) in caso di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori (cassonetti, carrellati) per la raccolta stradale, introducendo altresì, nei casi in cui la violazione sia commessa facendo uso di veicoli a motore, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese (art.214 del Codice della strada).
l’ordinanza prescrive la sospensione dell’attività per un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi in caso di recidiva* nell’abbandono o nel deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori (cassonetti, carrellati) per la raccolta stradale. Quanto alle UND presenti nei territori serviti dal sistema di raccolta porta a porta, in caso di recidiva delle specifiche violazioni previste, il provvedimento ordina la sospensione dell’attività per 3 giorni lavorativi.
Accanto all’obbligo di dotarsi di cassonetti, bidoncini e/o idonei contenitori/buste per la raccolta differenziata nell’ambito delle rispettive attività, l’ordinanza introduce per la prima volta l’obbligo per gli esercenti di attività commerciali, attività ricettive, B&B, titolari di locazioni turistiche nonché titolari di altre attività con accesso sulla pubblica via (p.e. tabaccherie, cc.dd. “centri e/o punti scommesse”, cinema e teatri, alle banche e uffici postali periferici) di collocare nelle immediate adiacenze dell’ingresso, appositi contenitori-portacenere.
*L’ordinanza in questione costituisce dettaglio del Documento Strategico del Commercio (DSC) del Comune di Bari, pertanto vi trovano applicazione le sanzioni accessorie previste ai sensi del capitolo 12 del DSC, che per recidiva intende una stessa violazione commessa per due volte in un anno (anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione prevista).
Il provvedimento disciplina in maniera organica obblighi e divieti per utenze domestiche, utenze non domestiche, attività commerciali e operatori mercatali, distinguendo le modalità di conferimento nei territori serviti da raccolta stradale e in quelli interessati dal sistema porta a porta.
La prima parte definisce le disposizioni generali valide su tutto il territorio comunale.
È previsto l’obbligo di conferire al servizio pubblico esclusivamente rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Bari e di effettuare correttamente la raccolta differenziata secondo le modalità attive nelle diverse zone della città e le indicazioni fornite dal Comune e da AMIU Puglia.
L’ordinanza disciplina anche il corretto conferimento delle diverse frazioni merceologiche, compresi i rifiuti di piccolissime dimensioni e i prodotti da fumo, e vieta il conferimento di rifiuti speciali, l’utilizzo di sacchi non trasparenti, l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico e il deposito accanto ai contenitori.
Specifiche disposizioni riguardano le utenze non domestiche che hanno optato per l’uscita dal servizio pubblico, il divieto di conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni e gli obblighi a carico di attività commerciali, strutture ricettive, pubblici esercizi e locazioni turistiche in materia di dotazione di contenitori per la raccolta differenziata e installazione di portacenere esterni.
La seconda parte regola le modalità di conferimento dei rifiuti nelle aree servite dal sistema di raccolta stradale.
Per le utenze domestiche vengono individuate le modalità di utilizzo dei cassonetti e dei contenitori dedicati alle diverse frazioni di rifiuto (vetro, plastica e metalli, organico, carta e cartone, indifferenziato e altre raccolte specifiche) nonché le procedure per il conferimento presso i centri di raccolta e per il ritiro su prenotazione di ingombranti, RAEE, sfalci e potature.
Per le utenze non domestiche vengono disciplinati il conferimento delle frazioni urbane ammesse al servizio pubblico, le modalità di esposizione e custodia delle attrezzature ricevute in comodato d’uso e gli obblighi connessi alle eventuali opzioni di uscita parziale dal servizio pubblico.
La sezione definisce, inoltre, gli orari di conferimento dell’indifferenziato, le eventuali deroghe autorizzabili e i principali divieti relativi all’uso improprio dei cassonetti, all’abbandono di rifiuti e all’intralcio delle operazioni di raccolta.
La terza parte disciplina il sistema di raccolta porta a porta per utenze domestiche e non domestiche.
L’ordinanza stabilisce l’obbligo di utilizzare esclusivamente i contenitori e i sacchi forniti da Amiu Puglia, nel rispetto dei calendari e degli orari di esposizione previsti dai successivi provvedimenti attuativi.
Per le utenze domestiche sono disciplinati l’utilizzo dei kit individuali e dei carrellati condominiali, le modalità di esposizione e ritiro dei contenitori e il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, compresi i tessili sanitari per le utenze autorizzate.
Per le utenze non domestiche vengono regolati l’utilizzo dei carrellati dedicati, l’esposizione del cartone commerciale, la gestione delle attrezzature ricevute e il conferimento delle ulteriori frazioni presso centri di raccolta o servizi dedicati.
Sono indicate, inoltre, le disposizioni relative ai controlli di conformità dei conferimenti da parte di Amiu Puglia, alle segnalazioni delle irregolarità e ai divieti di utilizzo improprio dei contenitori o di abbandono delle attrezzature sul suolo pubblico.
La quarta parte riguarda gli operatori commerciali dei mercati coperti, del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso e dei mercati settimanali su area pubblica.
L’ordinanza definisce le modalità di conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle attività mercatali, l’utilizzo delle attrezzature per la raccolta differenziata e gli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia delle aree di vendita e delle relative adiacenze.
Disciplina anche i divieti relativi all’abbandono incontrollato dei rifiuti, all’utilizzo improprio dei contenitori, al deposito fuori dalle aree consentite e al conferimento di materiali non ammessi.
Il dispositivo finale definisce il quadro sanzionatorio applicabile alle diverse fattispecie di violazioni, prevedendo sanzioni amministrative graduate in relazione alla tipologia dell’illecito.
Tra le violazioni specificamente disciplinate figurano il mancato rispetto degli orari di conferimento, l’abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti, il trascinamento dei sacchi su suolo pubblico, il conferimento improprio di rifiuti, il mancato utilizzo dei portacenere esterni e la rimozione o manomissione dei cassonetti.
Restano, inoltre, ferme le ulteriori responsabilità e sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, comprese quelle relative all’abbandono illecito dei rifiuti, ai mozziconi di sigaretta, ai rifiuti di piccolissime dimensioni e alle deiezioni canine.
L’ordinanza prevede anche sanzioni accessorie, comprese sospensioni temporanee dell’attività in caso di recidiva per alcune violazioni commesse da utenze non domestiche e operatori commerciali.
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