
“Nella comparazione degli interessi coinvolti – si legge nell’ordinanza – l’interesse pubblico sotteso alla normativa” sull’obbligo vaccinale per i medici “si presenta sicuramente prevalente”. I giudici ricordano anche che “la ricorrente ha comunque facoltà di sottoporsi all’obbligo vaccinale, determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli lamentati”. La dottoressa è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali, pari a complessivi mille euro.









