“Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata – riporta l’ordinanza – sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”.
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