Convegno a Cerignola sulla nuova responsabilità sanitaria

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convegno a cerignola sulla nuova responsabilità sanitaria

L’evento si è svolto al Liceo Zingarelli

CERIGNOLA (FG) – Dopo i convegni di Bari, Monopoli, Altamura, Bitonto, Putignano, Conversano, Ostuni, Gravina in Puglia, Roma, Modugno, Rutigliano, Manfredonia, Avellino, Matera e Canosa di Puglia il “tour giuridico-seminario” sulla riforma Gelli-Bianco dell’avvocato Paolo Iannone (giunto al suo ventiquattresimo convegno sul tema) approda a Cerignola (FG).

L’Associazione Forense Cerignola con il supporto e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia hanno organizzato un convegno giuridico sulla nuova responsabilità sanitaria, tra luci ed ombre alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali.

Dopo i saluti iniziali dei presidenti delle rispettive associazioni e ordini professionali, l’incontro – moderato dall’Avv. Paola Quarticelli (componente del comitato scientifico dell’Associazione Forense Cerignola) – ha posto al centro un confronto giuridico costruttivo tra l’Avv. Roberto Francesco Iannone (avvocato del Foro di Bari, esperto in materia di responsabilità medica, relatore in diversi convegni giuridici, nonché autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul tema) e l’Avv. Paolo Iannone (avvocato del Foro di Bari, esperto in materia di responsabilità medica e autore di libri sul tema, tra cui l’ultimo presentato a Palazzo Montecitorio presso la sala stampa della Camera dei Deputati, nonché relatore per la Scuola Superiore della Magistratura, struttura territoriale per il distretto di Corte di Appello di Potenza).

Nel corso degli interventi, particolare attenzione è stata rivolta alle teorie dell’Avv. Paolo Iannone, il quale ha posto nuovamente l’accento sulle possibili vie di fuga dalla responsabilità extracontrattuale in capo al medico, prevista dal legislatore all’articolo 7 della legge di riforma, rappresentando che:«la sottoscrizione del modulo del consenso-informato e il relativo impegno assunto, qualifica il rapporto contrattuale medico-paziente. D’Altronde – evidenzia lo stesso Iannone – tale obbligazione, accettata dalle parti, ruota sulla dichiarazione di volontà delle parti stesse e, pertanto, non può trovare “cittadinanza” l’intenzione di voler relegare il consenso-informato alla dichiarazione di scienza, poiché, in tal caso, le asserzioni in esso contenute rappresenterebbero elementi intangibili e suscettibili a mere rettifiche potendo giustificare, così, l’emendabilità delle dichiarazioni rese. Di conseguenza, gli studiosi che conservano un parere contrario sul tema non solo disconoscono un dato normativo, ma cancellano anche la realtà dell’uomo». Tali teorie formeranno senz’altro oggetto di valutazione nel momento in cui si avrà modo di verificare, in divenire, casi e questioni in rispondenza della nuova normativa e alle successive pronunce giurisprudenziali.