Il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di report nominativo e relativa documentazione da parte dell’ente gestore, ove si attesti l’iscrizione del minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive.
Il contributo erogato dal Comune non può in alcun modo sommarsi ad altre provvidenze statali o regionali con la stessa finalità (buoni servizio, bonus centri estivi di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 72 cd “decreto Rilancio”, ecc.) per il medesimo minore nel medesimo periodo di riferimento.
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