Convegno giuridico formativo organizzato dalla sezione di Bari dell’Associazione Giovanile Forense

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La responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco, focus all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

convegno bariBARI – Nell’ambito del pomeriggio di studio il Dott. Paolo Iannone e l’Avv. Roberto Francesco Iannone, quali autori di due recenti monografie in materia di responsabilità medica, si sono confrontati sulla recente riforma Gelli-Bianco (legge 24/2017) con il Dott. Alessandro Carra (magistrato ordinario del tribunale di Bari) e l’Avv. Dante Leonardi (CDA fondazione “ADR Aequitas”).
L’uditorato ha prestato particolare attenzione sull’argomento nel corso del convegno, nonché espresso commenti di gratitudine ed elogi di merito al termine dello stesso per le ottime relazioni esposte sul tema, nell’ambito di un seminario giuridico organizzato in maniera eccellente dall’Associazione Giovanile Forense (AGIFOR) sezione di Bari, con il supporto di ADR Aequitas, Università degli Studi di Bari e Ordine degli Avvocati di Bari, ove sono intervenuti per i saluti iniziali l’Avv. Barbara Fortunato (Presidente “AGIFOR” sezione di Bari) e l’Avv. Monica Serra (Consigliere “AGIFOR” sezione di Bari) che ha moderato il convegno nell’Ateneo barese.
Nel corso del dibattito la platea ha mostrato vivo interesse, soprattutto, al momento della riflessione giuridica del Dott. Paolo Iannone (autore de:“La responsabilità medica, tra orientamenti precedenti e nuove prospettive”) che ha così dichiarato:«Forse la via di fuga dalla responsabilità extracontrattuale potrebbe essere rappresentata dalla firma del modulo del consenso informato che, qualificherebbe il rapporto contrattuale medico-paziente ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, sia pur nei limiti dell’obbligazione assunta con la predetta sottoscrizione. Tale questione però è discutibile in dottrina, in quanto non è possibile qualificare come contratto ogni fattispecie invocando, sempre e comunque, la responsabilità di cui all’articolo 1218, ma è altresì vero che lo schema normativo dell’articolo 2043 del codice civile rappresenta un “vestito” estremamente corto per il professionista sanitario. D’altronde il paziente si rivolge al medico, perché in lui ripone tutta la fiducia e l’affidamento, da qui la genesi del contatto sociale. Tuttavia, tale regola giurisprudenziale la si ricava dall’interpretazione dell’art. 1173 cod. civ., ovvero:”le obbligazioni derivano anche da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”, tale norma termina con la seguente asserzione:”in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ciò farebbe intendere che non dovrebbe mai mancare la norma di richiamo, ovvero la legge di copertura, con riferimento al rapporto in questione. Ad ogni modo il quinto comma dell’articolo 7 della legge 24/2017 non disegna altre strade giuridiche, se non la consapevolezza che appartiene al passato la pia applicazione dello schema normativo di cui all’articolo 1218 del codice civile ritenuto compatibile non solo in presenza di un vero e proprio contratto, ma anche sussistendo un semplice contatto tra medico e paziente, perché la nuova strada tracciata dal legislatore pone il limite della responsabilità extracontrattuale. In tale prospettiva, oggi più che mai è il caso di affermare: ai giudici l’ardua sentenza».
L’incontro formativo si è svolto nella forma della tavola rotonda, ove particolare interesse è stato altresì catturato dall’Avv. Dante Leonardi (CDA fondazione “ADR Aequitas”) che ha illustrato la mediazione come alternativa all’accertamento tecnico preventivo analizzando altresì le capacità conciliative del consulente tecnico d’ufficio nella riforma Gelli-Bianco. Tutte le altre novità della legge 24/2017 sono state evidenziate dal Dott. Alessandro Carra (magistrato ordinario del tribunale di Bari) e dall’Avv. Roberto Francesco Iannone (autore de:“La responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco, legge 24/17”, nonché di: “Omessa o tardiva diagnosi prenatale: profili risarcitori”) con particolare riferimento al doppio binario di responsabilità introdotto dall’articolo 7 della legge di riforma.
Al termine di tutte le relazioni si è aperto il dibattito con numerose questioni giuridiche sollevate dal pubblico, soprattutto, con riferimento a casi pratici e su quali possibili prospettive giurisprudenziali in materia.